E’ stata recentemente depositata la sentenza del processo tenutosi nei confronti di Vitaly Markiv e contenente le motivazioni che hanno portato la Corte a giudicare il soldato ucraino colpevole di omicidio e conseguentemente a condannarlo a ventiquattro anni di reclusione.
Noi di Stopfake abbiamo avuto la possibilità di visionare per alcune ore tale sentenza e con grande sorpresa ci siamo resi conto di trovarci di fronte ad un documento poco dissimile da quelli che normalmente ci troviamo ad analizzare provenienti dagli outlet della propaganda russa. Abbiamo appuntato alcuni passaggi delle prime pagine che siamo riusciti a visionare, ed alcuni passaggi sono veramente paradossali. Questa sentenza fa emergere con chiarezza che chi ha giudicato sulla vita di Vitaly Markiv, non ha alcuna conoscenza di quanto è successo (ed ancora accade) in Ucraina, un vuoto dovuto ad una colpevole ignoranza colmato solo dalle narrative russe. Sono presenti non solo prese di posizione discutibili, ma veri e propri errori che nemmeno in una scuola media verrebbero accettati dai professori.
Vediamo nel dettaglio a cosa ci riferiamo:
A pagina 11 – Motivi della decisione
“la responsabilità personale del prevenuto (Markiv ndr), in concorso con i propri commilitoni della Guardia Nazionale e con l’esercito regolare ucraino”
Giuridicamente significa che lo Stato Italiano considera i 150 soldati presenti sulla collina TUTTI colpevoli per la morte di Andy Rocchelli e che quindi chiunque di questi che si trovi a transitare sul territorio italiano sarebbe passibile di arresto per concorso in omicidio. Markiv è stato quindi selezionato, non perchè individuato come autore materiale della morte di Rocchelli ma perchè è l’unico ad essere venuto in Italia.
“in una posizione tale da offrire piena visibilità del luogo dell’evento”
Questo è un falso perché in tutto il processo l’accusa NON è mai riuscita a collocare con certezza Markiv in una determinata posizione al momento della morte di Rocchelli. Se l’accusa avesse effettuato un sopralluogo avrebbe accertato che dalla postazione assegnata a Markiv non era visibile la fabbrica ZEUS. Ma loro hanno voluto fare tutta l’indagine su internet e Google Maps e pertanto è stato inutile fare qualsiasi appunto, internet era l’oracolo a cui credere ciecamente. A nessuno è interessato chiedersi se la vegetazione di maggio in qualche modo poteva ostruire la visuale o se c’era degli avvallamenti o altre conformazioni geologiche che impedivano la vista della ZEUS, per loro aveva parlato l’oracolo, seduti dietro un monitor hanno deciso che in qualsiasi posizione fosse stato Markiv di sicuro con i suoi superpoteri poteva distinguere ad una distanza di due kilometri un separatista in abiti civili da un giornalista motivando tale affermazione con il fatto che i giornalisti avevano con loro le attrezzature fotografiche. Ora bisognerebbe prendere uno per uno questi giurati, portarli sulla collina, metterli in una buca e poi chiedergli di riconoscere chi tra i civili a due kilomteri di distanza ha la gli occhiali oppure no, intimandogli però che se sbagliano verranno condannati loro a 24 anni di carcere. Sono sicuro che davanti a tale proposta le loro certezze granitiche su questo passaggio svanirebbero come neve al sole.
“la fazione ucraina responsabile di ulteriori attacchi che con analoghe modalità coinvolsero altri giornalisti”
Anche questa affermazione è falsa e lo si capirà meglio in seguito in quanto fa riferimento ad un documento OSCE, depositato agli atti nel quale sono scritte cose completamente differenti. Il dubbio che la Corte non abbia letto il documento ma abbia preso per buone le considerazioni dell’avvocato Ballerini.
“la piena efficacia della gittata delle armi”
Questa è una manipolazione di quanto hanno affermato gli esperti balistici sentiti a processo. Tutti gli esperti hanno detto che il tiro utile del fucile di Markiv era 600 metri, ma che cineticamente un proiettile può avere una corsa di 3 kilometri. Gli esperti hanno però anche detto che a tali distanze non si ha alcuna precisione pertanto un proiettile oltre i 600 metri può anche deviare di 100 metri dal punto inquadrato dal soldato, ovvero io punto A e colpisco B. Ma a questo punto, anche prendendo per buona la contorta teoria dell’accusa significherebbe che quando Markiv colpiva il taxi di Rocchelli in realtà stava puntando ad un soggetto differente distante un centinaio di metri.
“nel percorso motivazionale verranno evidenziati tutti gli elementi raccolti e le ragioni per le quali le prove a discarico non sono state ritenute idonee a scalfire il solido quadro probatorio accusatorio,…. pubblicato sul sito “primavera russa” poi sconfessato come falso una volta compreso come nel medesimo venisse anche dato atto degli accordi scritti, assunti dai soldati, e dei divieti di divulgazioni loro imposti affinchè non venisse elusa la versione ufficiale della difesa in punto dislocazione, apertura fuoco e mortai”
Ovvero, il documento falso (dimostrato scientificamente) reperito sul sito della propaganda russa Russkaja Vesna non solo non è stato escluso dal dibattimento ma è entrato in maniera dirompente nelle motivazioni di condanna. Pertanto possiamo affermare che un FAKE è in grado in Italia di far condannare una persona a 24 anni di carcere.
Pagina 12 il teatro dell’evento
“I fatti per cui è processo si verificarono il 24 maggio 2014 […] a seguito infatti della dichiarazione di indipendenza da parte dell’Ucraina“
Questa affermazione ha dell’incredibile, la Corte non ha presente che l’Ucraina è indipendente dal 1991 e che nel 2014 non c’è stata alcuna insurrezione per l’indipendenza.
“L’azione di guerra civile”, “La guerra civile in atto”,”dove gli insorti ucraini avevano conquistato la limitrofa collina di Karachun”
A parte la narrativa russa sulla guerra civile, si rimarca la totale ignoranza della Corte su quanto accaduto in Ucraina e si rimarca il fatto che l’esercito Ucraino in realtà erano degli “insorti” che probabilmente combattevano per l’indipendenza dell’Ucraina (concetto precedente).
Pagina 15
“la posizione dei giornalisti nel Donbas non era esente da pericoli come dimostrato dalle aggressioni subite”
Pertanto nelle motivazioni di condanna subentra il secondo FAKE, la manipolazione del documento OSCE di cui abbiamo scritto in precedenza. In tale documento è scritto che le violenze verso i giornalisti c’erano state ma quasi tutte perpetrate dai filorussi, mente nelle motivazioni si fa capire che era l’esercito ucraino che aggrediva i giornalisti.
Pagina 16
“vedi documento OSCE sulla libertà dei media in Ucraina 23.5.2014 in riferimento alla segnalazione di oltre 300 casi di violenze contro i membri dei media tra cui omicidi, aggressioni fisiche, rapimenti detenzioni minacce intimidazioni contro i giornalisti”
E’ il documento che la Corte non ha letto altrimenti si sarebbe accorta che diceva il contrario di quanto loro hanno scritto in sentenza, hanno cioè preso per buono quanto detto dall’avvocato Ballerini che sapientemente ha esposto solo una piccola parte (quella che era congeniale alla sua tesi) e non certo quella che confuta completamente tali affermazioni.
La stessa Ballerini ha prodotto un altro documento (visibile a pagina 16) dove è riportato “l’azione degli ucraini insorti” dove però al contrario di quanto acquisito dalla Corte non si intendeva l’esercito ucraino ma i separatisti filorussi qui definiti “ucraini insorti”.
Questo quanto emerso dalla lettura delle prima venti pagine di un dispositivo che si compone di 176 pagine. Non osiamo pensare quali altri strafalcioni siano stati utilizzati per scrivere questa sentenza. Lo vedremo non appena avremo accesso al resto del documento.